Le leggi dell'arte e degli artisti
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Articolo 41 - Obblighi di versamento agli Archivi
di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione
sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.
2. Il soprintendente all’archivio centrale
dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non
sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e
degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e
del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta
degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre
gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento
delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni
e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono
autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli
stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene
la documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42 - Conservazione degli archivi storici
di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i
suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte
dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l’archivio
storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43 - Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine
di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’articolo
29.
Articolo 44 - Comodato e deposito di beni
culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti
che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,
archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da
privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che
rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la
loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello
convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori
adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in
comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le
spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati
sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III - Altre forme di protezione
Articolo 45 - Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni
culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli
articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli
strumenti urbanistici.
Articolo 46 - Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su
motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento
mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione
al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i
contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune
o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell’articolo 2, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è
ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. La proposizione del
ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
Articolo 48 - Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E’ soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti
indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o
sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno
quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
3. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione
dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di
fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per
garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle
cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda,
previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei
relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo
le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può,
tuttavia, autorizzare il collocamento o l’affissione quando non ne derivi danno
all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree.
L’autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del
provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma
1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole
della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei
beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la
compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il
nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori
medesimi.
Articolo 50 - Distacco di beni culturali
1. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire
il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire
il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale
ai sensi della normativa in materia.
Articolo 51 - Studi d’artista
1. E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché
rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili,
qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è
inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo
valore storico, ai sensi dell’articolo 13.
2. E’ altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista
rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione
da almeno vent’anni.
Articolo 52 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l’esercizio del commercio.
Capo IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53 - Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822
del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
Articolo 54 - Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10,
comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo
12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti
di cui all’articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché
gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate
di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati
esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della
presente Parte.
Articolo 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti
tra quelli elencati nell’articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati
senza l’autorizzazione del Ministero.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
a) l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non
ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d’uso
compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non
recare danno alla loro conservazione.
3. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell’articolo 12, comma 6.
Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E’ altresì soggetta
ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l’alienazione dei beni culturali
appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e
diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da
quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all’articolo 54, comma 2,
lettere a) e c).
2. L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato,
ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono
soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57 - Regime dell’autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall’ente cui i beni
appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d’uso in atto e
dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all’articolo 55, comma 1, l’autorizzazione può
essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la
regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati,
alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e
le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate
nell’atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere
senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi
dell’articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni
degli enti ed istituti pubblici di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b) e
comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non
abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2,
di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l’autorizzazione
può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 58 - Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e
56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri
appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero
l’arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59 - Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure
di vendita forzata fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per
l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione
della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine
decorre dall’apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle
disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si
trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei
loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal
comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.