Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto
artista
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Codice
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Capo III - Protezione e conservazione
Sezione I - Misure di protezione
Articolo 20 - Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere
distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21 - Interventi soggetti ad
autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del
Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e
raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi
pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche
di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi
di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente
dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal
trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello
Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è
subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L’autorizzazione è resa su progetto o,
qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal
richiedente, e può contenere prescrizioni.
Articolo 22 - Procedimento di autorizzazione per
interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e
26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi
in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad
accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,
il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai
commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. La
richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l’amministrazione non
provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23 - Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi
dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è
possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla
legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune
l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24 - Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali
pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere
espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico
interessato.
Articolo 25 - Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori
incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 è rilasciata in quella
sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita
al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per
la realizzazione del progetto.
2. Qualora l’organo ministeriale esprima
motivato dissenso, l’amministrazione procedente può richiedere la determinazione
di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione
conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero
dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.
Articolo 26 - Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 è
espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della
valutazione medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a
norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le
esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura
di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano
comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme di cui al
comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a
tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27 - Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla
quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la
necessaria autorizzazione.
Articolo 28 - Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la
sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25,
26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà
di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose
indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la
verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo
13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si intende
revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato,
a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano
intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell’opera
pubblica.
Sezione II - Misure di conservazione
Articolo 29 - Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso
delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene
culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso
delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del
bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende
l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed
alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati
nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il
concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti
di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto
disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su
beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via
esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e
degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre
attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della
Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si
adegua l’insegnamento del restauro.
9. L’insegnamento del restauro è impartito
dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni,
sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi
e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della
vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, cui
partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del
corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali
che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di
conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della
normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il
Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a
carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività
di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi
di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità.
Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9,
scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro.
Articolo 30 - Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno
l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o
detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno
l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli,
nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo
13.
Articolo 31 - Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi
conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente
si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento
ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente
il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle
agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32 - Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.
Articolo 33 - Procedura di esecuzione degli
interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente
redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da
eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore
del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per
l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso
dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere
parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore
del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34 - Oneri per gli interventi
conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell’articolo
32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla
relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende
sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute
dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro
rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36,
commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del
proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
dello Stato.
Articolo 35 - Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla
spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per
l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un
ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il
Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche
agli interventi sugli archivi storici previsti dall’articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di
eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti
benefici fiscali.
Articolo 36 - Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a
lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal
beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione
degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Articolo 37 - Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in
conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura
massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti
percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal
Ministero all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere
concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del
proprietario, il particolare valore artistico.
Articolo 38 - Apertura al pubblico degli immobili
oggetto di interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad
altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato
nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi,
sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da
appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi
dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell’articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i
limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della
tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si
trovano gli immobili.
Articolo 39 - Interventi conservativi su beni
dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di
conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o
in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato,
la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma
restando la competenza del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul
progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica
l’inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.
Articolo 40 - Interventi conservativi su beni
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste
dall’articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
accordi con l’ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i
contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni
culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente
oggetto di preventivi accordi programmatici.