Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto artista
Diritto d'autore
Codice beni culturali
Convenzione Berna
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E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di
184 articoli e dall'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
PARTE PRIMA - Disposizioni generali
Articolo 1 -
Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e
secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo
territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città
metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello
svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o
detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne
la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e
5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2 -
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le
aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni
individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività,
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino
ragioni di tutela.
Articolo 3 -
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata
attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale
ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si
esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4 -
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario
delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le
funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali,
di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può
conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai
sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite
alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela
sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5 -
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici
territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di
tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente
codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti,
incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato,
sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela
anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi
negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla
base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate
ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei
beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e
il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6 -
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche
la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme
compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione
del patrimonio culturale.
Articolo 7 -
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi
fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto
di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e
l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8 -
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà
attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9 -
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive
autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni
stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di
modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla
cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10 -
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie
e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti,
appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a
privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del
loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte
e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma
1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi,
gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,
aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e
matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere,
aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri
spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi
interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e
178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11 -
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 10,
qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto
oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le
lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica
e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all’articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e
matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui
all’articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la
storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui
all’articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente
normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
Articolo 12 -
Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate
all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio
o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai
relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine
di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la
richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative
schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità
di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono
stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del
demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche
con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il
Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non
sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su
cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai
competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo
le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al
comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli
indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi
dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti
dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di
proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il
provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico
accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione
delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226.
Articolo 13 -
Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza,
nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni
di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche
qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
Articolo 14 -
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per
la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini,
l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in
via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo
III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell’interesse culturale è
adottata dal Ministero.
Articolo 15 -
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 13 è
notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su
richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
Articolo 16 -
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all’articolo
13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro
trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal
Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente
Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso,
annulla o riforma l’atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.
Articolo 17 -
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni
culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione
sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il
concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,
scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione
in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto
al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo
affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13 è disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo 18 -
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al
Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate
all’articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in
uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l’esercizio dei
poteri di vigilanza sulle cose indicate all’articolo 12, comma 1, appartenenti
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche
mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
Articolo 19 -
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni
tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di
estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia dei beni culturali.