Le leggi dell'arte e degli artisti
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1. Noi artisti, autori, interpreti ed
esecutori di tutte le regioni, riuniti dal 16 al 20 giugno 1997 dall’UNESCO, con
il contributo dei suoi partner, nell’ambito del Congresso mondiale sulla
applicazione della Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista,
riaffermiamo, all’alba del terzo millennio, che la creazione artistica
costituisce il patrimonio culturale del futuro.
2. Ricordiamo con forza che la facoltà
di creare è una capacità particolare la cui potenza e originalità provengono
dall’artista e che è importante incoraggiare la rivelazione e lo sviluppo del
talento di ognuno, come manifestazione di una libertà fondamentale.
3. Riconosciamo inoltre che, nel
contesto delle trasformazioni che contraddistinguono l’evoluzione delle società
contemporanee, la creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la
preservazione dell’identità dei popoli e per la promozione del dialogo
universale.
4. Siamo quindi pienamente coscienti del
contributo essenziale che l’arte e gli artisti apportano a una miglior qualità
della vita, allo sviluppo della società e al progresso della tolleranza, della
giustizia e della pace nel mondo.
5. Di conseguenza, proclamiamo che
l’incoraggiamento alla creazione, la tutela delle opere e la promozione delle
attività artistiche deve fondarsi sull’applicazione dei diritti dell’uomo e
sulla ricerca dello sviluppo individuale e collettivo degli abitanti del
pianeta.
6. Per quanto riguarda le politiche
culturali esistenti, ci congratuliamo per l’adozione da parte di alcuni degli
stati membri, che hanno in tal modo dato l’esempio, delle misure costituzionali,
legislative e regolamentari, ispirate alla Raccomandazione dell’UNESCO del 1980;
per il maggior decentramento delle responsabilità in numerosi paesi, a livello
di tutti gli enti territoriali, per la collaborazione internazionale, regionale
e sub-regionale che tuttavia dovrà ancora rafforzarsi.
7. Siamo convinti che gli artisti
debbano partecipare all’elaborazione e all’esecuzione delle politiche culturali
nazionali, per assicurare un’evoluzione della loro condizione e, allo stesso
tempo, per svolgere al meglio il loro ruolo di consulenza presso i governi e gli
enti territoriali.
8. A tale scopo è importante, in
particolare, che lo sviluppo delle organizzazioni professionali indipendenti
venga incoraggiato e che vengano istituiti dei meccanismi di concentrazione
laddove ancora non esistano.
9. Esprimiamo la nostra preoccupazione
di fronte alla diminuzione delle risorse pubbliche destinate alla creazione
artistica e richiamiamo l’attenzione dei poteri pubblici sui rischi che questa
riduzione può implicare.
10. Siamo coscienti che la tendenza
all’armonizzazione dei modi di pensiero e delle produzioni culturali che
derivano spesso da un criterio di redditività immediata o massimale costituisce
un pericolo per la varietà della creazione. Pur apprezzando l’interesse
crescente del settore privato nei confronti dell’incoraggiamento alla creazione,
soprattutto quando il suo contributo impedisce che dei talenti creatori vadano
perduti per mancanza di mezzi, riaffermiamo l’importanza di mantenere il
finanziamento pubblico delle arti.
11. Ci appare altrettanto indispensabile
che venga riconosciuto il ruolo dei creatori nell’ambito dell’intera società.
Ciò presuppone l’accrescimento - con l’ausilio di tutti i mezzi possibili, e in
particolare con l’educazione e con l’informazione - dell’interesse del pubblico
per l’arte e la creazione.
12. L’insegnamento artistico deve essere
introdotto e sviluppato nell’educazione formale ed informale a tutti i livelli.
Il concorso degli artisti è un dato indispensabile nell’ambito di una strategia
da definire in comune.
13. L’informazione attraverso i media
costituisce uno dei principali mezzi per democratizzare l’accesso all’arte e per
suscitare l’interesse per le pratiche artistiche.
14. Le nuove tecnologie permettono di
favorire gli scambi artistici. Esse stesse costituiscono un vasto campo di
ricerca per gli artisti attraverso le potenzialità che racchiudono in sé a
favore della creazione e della formazione. Allo stesso tempo, esse sollevano
degli interrogativi sul futuro di certe forme d’espressione artistica e sul
rispetto delle regole prestabilite. Per questo motivo, ci appelliamo alla
legislazione che deve garantire che l’artista venga maggiormente tutelato e
l’opera preservata nella sua integrità.
15. Poiché la società d’oggi è già la
società dell’informazione, è compito degli artisti proiettati verso l’orizzonte
del futuro, di gettare le basi per una nuova alleanza tra etica, tecnica ed
estetica. È dall’attenzione e dal rispetto nei confronti della condizione
dell’artista che dipende quindi, in gran parte, il futuro delle società.
16. La raccomandazione del 1980 appare
più attuale che mai. Arricchita dall’apporto di nuovi strumenti internazionali,
essa costituisce una fonte d’ispirazione indispensabile per lo stato e la
società.
17. È questo il motivo per cui il
Congresso mondiale decide di fare proprie le seguenti proposte per un’attuazione
rafforzata della Raccomandazione dell’UNESCO sulla condizione dell’artista.
Finanziamento delle arti
18. In ciascun paese, almeno l’1%
dell’ammontare globale delle risorse pubbliche dovrebbe essere destinato alle
attività di creazione, di espressione e di diffusione artistica. I nuovi sistemi
di finanziamento privato, dalla grande società alla piccola impresa, devono
essere incoraggiati come fonti complementari, in particolare per appoggiare la
creazione e la diffusione delle opere contemporanee.
19. Le fonti di finanziamento pubbliche
e private sono invitate ad essere più aperte nei confronti delle richieste degli
artisti dei paesi in via di sviluppo o in fase di transizione. È in particolar
modo richiesta l’azione dell’UNESCO per recensire e far conoscere le possibilità
esistenti di finanziamento privato a favore delle arti in tutto il mondo.
20. La partecipazione degli artisti
nella scelta delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario è la miglior
garanzia della tutela della libertà di creazione. Svariati meccanismi hanno già
mostrato la loro efficacia a tale proposito, come la creazione di comitati
artistici interdisciplinari e lo sviluppo di reti di consulenza.
21. La costituzione di gruppi artisti,
in particolare nell’ambito di progetti innovatori, è un fattore positivo per
mobilitare le risorse. La creazione di piccole industrie culturali, gestite
dagli artisti stessi, costituisce un sistema di produzione e di diffusione che
merita di essere promosso.
Sostegno alla creazione
22. L’azione dell’UNESCO dovrebbe
favorire lo scambio di esperienze in materia di politiche culturali al fine di
mettere in luce quelle che hanno avuto successo, tenuto conto delle diversità
dei contesti.
23. Gli artisti di tutti i paesi devono
essere incoraggiati e aiutati ad associarsi. Le loro organizzazioni devono
ricevere il sostegno necessario per strutturarsi e per svolgere un’azione
efficace.
24. È compito dell’UNESCO favorire il
raggruppamento e la diffusione dei dati utili agli artisti per il libero
esercizio della loro professione, sensibilizzando gli stati e promuovendo la
collaborazione delle organizzazioni non governative.
25. Nell’accesso e nello svolgimento
delle carriere artistiche, non è ammissibile alcuna forma di discriminazione
basata sul sesso, la razza o la religione. Le donne e gli uomini devono essere
trattati allo stesso modo sia dal punto di vista del diritto che della pratica.
26. I pubblici poteri, a tutti i
livelli, sono invitati a mettere a disposizione degli artisti degli spazi per la
pratica delle proprie attività, in particolare nell’ambito della
riqualificazione di alcuni quartieri.
Educazione e formazione
artistica
27. Tenuto conto del ruolo preponderante
dell’arte, della creazione e dell’esperienza artistica nello sviluppo
intellettuale, fisico ed emotivo dei bambini e degli adolescenti,
all’apprendistato e all’iniziazione alle varie discipline deve essere attribuita
la stessa importanza delle altre materie nei sistemi educativi.
28. Esistono essenzialmente due modi di
integrare l’educazione artistica nel processo educativo scolare: da una parte
quello di insegnare le discipline di per se stesse e, dall’altra quella di
utilizzare i linguaggi artistici come sistema per insegnare altre materie.
29. L’educazione artistica deve essere
multiculturale, deve considerare la cultura nelle sue varietà evitando qualunque
tentativo di gerarchizzazione fra le espressioni artistiche delle diverse
culture.
30. L’educazione artistica dovrebbe
essere accessibile per tutta la durata della vita. Per quanto riguarda
l’emergere di nuovi bisogni, sono e continueranno a essere necessari continui
sviluppi e riforme in tema di educazione artistica.
31. Dovrebbe essere promosso il
reciproco riconoscimento, da parte degli stati, della formazione professionale e
dei diplomi artistici.
32. È compito degli stati assicurare il
finanziamento continuativo della formazione professionale degli artisti e
aiutare la riconversione di certe categorie di artisti come ballerini
professionisti. All’UNESCO viene richiesto di creare una rete internazionale per
diffondere, condividere, discutere e aggiornare i dati sulle “esperienze
positive” nel campo dell’educazione e della formazione degli artisti
professionisti.
L’arte e le
nuove tecnologie
33. Le nuove tecnologie non possono
sostituirsi al contatto diretto fra l’artista e il suo pubblico, né alla pratica
tradizionale delle arti.
34. Il successo delle reti
d’informazione e di comunicazione elettroniche dipende in gran parte dalla
qualità dei contenuti che esse sono in grado di trasmettere; per questo motivo:
- a) è opportuno incoraggiare il settore
dell’informatica e agevolare l’acquisto delle attrezzature necessarie alle
istituzioni d’insegnamento artistico, in particolare nei paesi in via di
sviluppo;
- b) è importante che gli artisti siano
incoraggiati ad acquisire una certa padronanza nell’uso degli strumenti
tecnologici allo scopo di accrescere le loro possibilità di creazione. La
collaborazione tra gli artisti e gli esperti in nuove tecnologie dovrebbe essere
rafforzata a tale scopo;
- c) è raccomandato l’utilizzo delle
nuove tecnologie per la salvaguardia del patrimonio culturale e in particolare
delle tradizioni orali.
35. Al fine di preservare la diversità
delle espressioni artistiche e culturali, si chiede agli stati di sostenere le
organizzazioni professionali degli artisti, nella loro volontà di dominare i
nuovi strumenti di comunicazione per garantire il libero accesso di tutti gli
artisti alla diffusione delle loro opere, nel rispetto dei loro diritti.
36. Un Parlamento universale degli
artisti, sotto forma di un Foro virtuale, potrebbe costituire un mezzo
privilegiato di scambi su scala planetaria. Sono necessari sforzi particolari
per assicurare la partecipazione di tutte le regioni a questo nuovo dispositivo
che sarà posto sotto l’egida dell’UNESCO.
Diritto d’autore e diritti
degli artisti interpreti
37. Gli stati sono chiamati a
rafforzare, a chiarire e a rendere effettiva la tutela dei diritti legittimi
degli autori e degli artisti interpreti, in modo da consentire loro di
controllare le diverse forme di sfruttamento delle loro opere e delle loro
prestazioni, in particolare nel campo audiovisivo, e di ottenere la giusta
remunerazione dovuta allo sforzo creativo.
38. È particolarmente importante che:
- a) le eccezioni ai diritti
nell’ambiente digitale siano limitate agli usi che non arrechino danni
ingiustificati agli interessi legittimi degli autori e degli artisti interpreti;
- b) il trasferimento dei diritti degli
autori e degli artisti interpreti sia soggetto a uno schema giuridico che fissi
le condizioni di tale trasferimento e associ nel tempo gli autori e gli artisti
interpreti alle successive entrate derivanti dai diversi modi di sfruttamento
delle loro opere e delle loro prestazioni;
- c) i fruitori, compresi i
distributori, siano tenuti per legge, a fornire agli autori e agli artisti
interpreti o ai loro rappresentanti, le informazioni che identificano le opere e
le prestazioni necessarie per la determinazione della remunerazione da percepire
e per la equa ripartizione tra gli aventi diritto;
- d) con la partecipazione
dell’industria, vengano sostenuti gli sforzi degli autori e degli artisti
interpreti per normalizzare in materia vincolante a livello nazionale ed
internazionale, le tecniche e le modalità che consentono di seguire lo
sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni in ambiente digitale;
- e) nell’interesse generale, la
gestione collettiva dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e la
contrattazione collettiva vengano favorite da una regolamentazione senza essere
soggette alla legge della concorrenza o ad altra legislazione vincolante.
39. L’UNESCO è invitata:
- a
sensibilizzare gli stati affinché riconoscano e rispettino il diritto morale
degli autori e degli artisti interpreti;
- a suggerire loro di studiare le modalità che consentano a questi ultimi
di controllare le manipolazioni digitali;
- più in generale, a incoraggiare la tutela dei diritti degli artisti nel
mondo, nel contesto della Raccomandazione del 1980.
40. L’UNESCO, l’OIT e l’OMPI sono
invitate a proporre la versione della Convenzione di Roma del 1961 e a
continuare ad incoraggiarne la ratifica.
41. Il commercio internazionale non
dovrebbe attentare alla diversità culturale. È necessario sostenere lo sforzo
dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la tutela e la promozione della
cultura tradizionale e popolare attraverso la proprietà intellettuale.
Condizioni di lavoro, trattamento fiscale e
sanità per gli artisti
42. L’artista ha diritto a una
retribuzione adeguata per l’esercizio della sua professione. Ciò deve essere
riaffermato in particolare nel caso delle nuove produzioni multimediali.
43. Gli stati sono invitati a stabilire
dei meccanismi di sostegno all’inserimento professionale degli artisti, e a
creare dei fondi di finanziamento a tale scopo.
44. Data la tendenza crescente nella
maggior parte dei settori artistici, alla precarietà dell’impiego e
all’insicurezza delle condizioni di lavoro degli artisti e interpreti, è
opportuno riaffermare che nessun artista dovrebbe essere discriminato in termini
di oneri fiscali, previdenza sociale e libertà di associazione in ragione del
proprio statuto lavorativo e riconoscere alle associazioni e ai sindacati degli
artisti professionisti il diritto alla contrattazione collettiva per l’insieme
dei professionisti, nonché quello di essere associati ai processi decisionali di
qualsiasi natura che coinvolgano i loro interessi.
45. Un miglior riordinamento tra le
istituzioni governative competenti a livello nazionale è indispensabile per
assicurare agli artisti condizioni di vita adeguate, tenuto conto della durata
limitata della loro professione, in particolare nelle arti dello spettacolo.
46. Dovrebbero essere avviati dei
colloqui con le istituzioni governative e intergovernative competenti allo scopo
di promuovere condizioni eque in materia di oneri fiscali, previdenza sociale e
condizioni dell’impiego degli artisti in tutti i paesi, tenuto conto della
maggiore mobilità internazionale nell’impiego degli artisti. L’UNESCO è
invitata, d’altra parte, a stabilire un inventario delle spese fiscalmente
deducibili per gli artisti nei diversi paesi. Occorrerà convocare una riunione
congiunta degli artisti e dei rappresentanti delle diverse istituzioni
governative interessate per riesaminare i regimi fiscali e di previdenza sociale
e per proporre misure di armonizzazione adattate alla specificità dei mestieri
artistici.
47. L’UNESCO, l’OIT e gli stati membri
sono invitati a studiare a livello mondiale le condizioni di salute e di
sicurezza nelle quali si svolge l’attività dei diversi professionisti delle
arti. Tali studi dovrebbero servire come base nell’adozione di regolamenti
internazionali specifici.
Promozione
della raccomandazione del 1980
48. Avendo costatato che la
raccomandazione del 1980 rimane il principale testo di riferimento relativo alla
condizione dell’artista e rammaricandosi che la sua attuazione sia stata
limitata a un numero molto ristretto di stati, il Congresso invita l’UNESCO a
rafforzare la rilettura da parte di tutti gli stati membri. È caldamente
consigliata la creazione di un meccanismo di verifica periodica con la
collaborazione delle organizzazioni internazionali rappresentanti gli artisti,
incaricato di analizzare i progressi realizzati nei diversi stati, di fare
rapporto agli organi direttivi dell’Organizzazione e di proporre iniziative
miranti la promozione della Raccomandazione.
49. L’UNESCO, con l’apporto delle
organizzazioni internazionali degli artisti è invitata a elaborare delle
disposizioni-tipo, adattabili ai differenti ordinamenti giuridici ed economici e
ai diversi contesti culturali in grado di guidare i legislatori nazionali
nell’attuazione della suddetta Raccomandazione.
50. Le conclusioni adottate dal
Congresso devono essere portate a conoscenza degli organi direttivi dell’UNESCO.