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Pitture e artisti in mostra permanente


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Statuto dell'Artista

Statuto dell'Artista, approvato dal Congresso mondiale UNESCO nel giugno 1997. Noi artisti, autori, interpreti ed esecutori di tutte le regioni ...







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Statuto dell'Artista

Statuto dell'Artista, approvato dal Congresso mondiale UNESCO nel giugno 1997. Noi artisti, autori, interpreti ed esecutori di tutte le regioni ...

 1. Noi artisti, autori, interpreti ed esecutori di tutte le regioni, riuniti dal 16 al 20 giugno 1997 dall’UNESCO, con il contributo dei suoi partner, nell’ambito del Congresso mondiale sulla applicazione della Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista, riaffermiamo, all’alba del terzo millennio, che la creazione artistica costituisce il patrimonio culturale del futuro.
 2. Ricordiamo con forza che la facoltà di creare è una capacità particolare la cui potenza e originalità provengono dall’artista e che è importante incoraggiare la rivelazione e lo sviluppo del talento di ognuno, come manifestazione di una libertà fondamentale.
 3. Riconosciamo inoltre che, nel contesto delle trasformazioni che contraddistinguono l’evoluzione delle società contemporanee, la creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la preservazione dell’identità dei popoli e per la promozione del dialogo universale.
 4. Siamo quindi pienamente coscienti del contributo essenziale che l’arte e gli artisti apportano a una miglior qualità della vita, allo sviluppo della società e al progresso della tolleranza, della giustizia e della pace nel mondo.
 5. Di conseguenza, proclamiamo che l’incoraggiamento alla creazione, la tutela delle opere e la promozione delle attività artistiche deve fondarsi sull’applicazione dei diritti dell’uomo e sulla ricerca dello sviluppo individuale e collettivo degli abitanti del pianeta.
 6. Per quanto riguarda le politiche culturali esistenti, ci congratuliamo per l’adozione da parte di alcuni degli stati membri, che hanno in tal modo dato l’esempio, delle misure costituzionali, legislative e regolamentari, ispirate alla Raccomandazione dell’UNESCO del 1980; per il maggior decentramento delle responsabilità in numerosi paesi, a livello di tutti gli enti territoriali, per la collaborazione internazionale, regionale e sub-regionale che tuttavia dovrà ancora rafforzarsi.
 7. Siamo convinti che gli artisti debbano partecipare all’elaborazione e all’esecuzione delle politiche culturali nazionali, per assicurare un’evoluzione della loro condizione e, allo stesso tempo, per svolgere al meglio il loro ruolo di consulenza presso i governi e gli enti territoriali.
 8. A tale scopo è importante, in particolare, che lo sviluppo delle organizzazioni professionali indipendenti venga incoraggiato e che vengano istituiti dei meccanismi di concentrazione laddove ancora non esistano.
 9. Esprimiamo la nostra preoccupazione di fronte alla diminuzione delle risorse pubbliche destinate alla creazione artistica e richiamiamo l’attenzione dei poteri pubblici sui rischi che questa riduzione può implicare.
 10. Siamo coscienti che la tendenza all’armonizzazione dei modi di pensiero e delle produzioni culturali che derivano spesso da un criterio di redditività immediata o massimale costituisce un pericolo per la varietà della creazione. Pur apprezzando l’interesse crescente del settore privato nei confronti dell’incoraggiamento alla creazione, soprattutto quando il suo contributo impedisce che dei talenti creatori vadano perduti per mancanza di mezzi, riaffermiamo l’importanza di mantenere il finanziamento pubblico delle arti.
 11. Ci appare altrettanto indispensabile che venga riconosciuto il ruolo dei creatori nell’ambito dell’intera società. Ciò presuppone l’accrescimento - con l’ausilio di tutti i mezzi possibili, e in particolare con l’educazione e con l’informazione - dell’interesse del pubblico per l’arte e la creazione.
 12. L’insegnamento artistico deve essere introdotto e sviluppato nell’educazione formale ed informale a tutti i livelli. Il concorso degli artisti è un dato indispensabile nell’ambito di una strategia da definire in comune.
 13. L’informazione attraverso i media costituisce uno dei principali mezzi per democratizzare l’accesso all’arte e per suscitare l’interesse per le pratiche artistiche.
 14. Le nuove tecnologie permettono di favorire gli scambi artistici. Esse stesse costituiscono un vasto campo di ricerca per gli artisti attraverso le potenzialità che racchiudono in sé a favore della creazione e della formazione. Allo stesso tempo, esse sollevano degli interrogativi sul futuro di certe forme d’espressione artistica e sul rispetto delle regole prestabilite. Per questo motivo, ci appelliamo alla legislazione che deve garantire che l’artista venga maggiormente tutelato e l’opera preservata nella sua integrità.
 15. Poiché la società d’oggi è già la società dell’informazione, è compito degli artisti proiettati verso l’orizzonte del futuro, di gettare le basi per una nuova alleanza tra etica, tecnica ed estetica. È dall’attenzione e dal rispetto nei confronti della condizione dell’artista che dipende quindi, in gran parte, il futuro delle società.
 16. La raccomandazione del 1980 appare più attuale che mai. Arricchita dall’apporto di nuovi strumenti internazionali, essa costituisce una fonte d’ispirazione indispensabile per lo stato e la società.
 17. È questo il motivo per cui il Congresso mondiale decide di fare proprie le seguenti proposte per un’attuazione rafforzata della Raccomandazione dell’UNESCO sulla condizione dell’artista.
       Finanziamento delle arti
 18. In ciascun paese, almeno l’1% dell’ammontare globale delle risorse pubbliche dovrebbe essere destinato alle attività di creazione, di espressione e di diffusione artistica. I nuovi sistemi di finanziamento privato, dalla grande società alla piccola impresa, devono essere incoraggiati come fonti complementari, in particolare per appoggiare la creazione e la diffusione delle opere contemporanee.
 19. Le fonti di finanziamento pubbliche e private sono invitate ad essere più aperte nei confronti delle richieste degli artisti dei paesi in via di sviluppo o in fase di transizione. È in particolar modo richiesta l’azione dell’UNESCO per recensire e far conoscere le possibilità esistenti di finanziamento privato a favore delle arti in tutto il mondo.
 20. La partecipazione degli artisti nella scelta delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario è la miglior garanzia della tutela della libertà di creazione. Svariati meccanismi hanno già mostrato la loro efficacia a tale proposito, come la creazione di comitati artistici interdisciplinari e lo sviluppo di reti di consulenza.
 21. La costituzione di gruppi artisti, in particolare nell’ambito di progetti innovatori, è un fattore positivo per mobilitare le risorse. La creazione di piccole industrie culturali, gestite dagli artisti stessi, costituisce un sistema di produzione e di diffusione che merita di essere promosso.
        Sostegno alla creazione
 22. L’azione dell’UNESCO dovrebbe favorire lo scambio di esperienze in materia di politiche culturali al fine di mettere in luce quelle che hanno avuto successo, tenuto conto delle diversità dei contesti.
 23. Gli artisti di tutti i paesi devono essere incoraggiati e aiutati ad associarsi. Le loro organizzazioni devono ricevere il sostegno necessario per strutturarsi e per svolgere un’azione efficace.
 24. È compito dell’UNESCO favorire il raggruppamento e la diffusione dei dati utili agli artisti per il libero esercizio della loro professione, sensibilizzando gli stati e promuovendo la collaborazione delle organizzazioni non governative.
 25. Nell’accesso e nello svolgimento delle carriere artistiche, non è ammissibile alcuna forma di discriminazione basata sul sesso, la razza o la religione. Le donne e gli uomini devono essere trattati allo stesso modo sia dal punto di vista del diritto che della pratica.
 26. I pubblici poteri, a tutti i livelli, sono invitati a mettere a disposizione degli artisti degli spazi per la pratica delle proprie attività, in particolare nell’ambito della riqualificazione di alcuni quartieri.
       Educazione e formazione artistica
 27. Tenuto conto del ruolo preponderante dell’arte, della creazione e dell’esperienza artistica nello sviluppo intellettuale, fisico ed emotivo dei bambini e degli adolescenti, all’apprendistato e all’iniziazione alle varie discipline deve essere attribuita la stessa importanza delle altre materie nei sistemi educativi.
 28. Esistono essenzialmente due modi di integrare l’educazione artistica nel processo educativo scolare: da una parte quello di insegnare le discipline di per se stesse e, dall’altra quella di utilizzare i linguaggi artistici come sistema per insegnare altre materie.
 29. L’educazione artistica deve essere multiculturale, deve considerare la cultura nelle sue varietà evitando qualunque tentativo di gerarchizzazione fra le espressioni artistiche delle diverse culture.
 30. L’educazione artistica dovrebbe essere accessibile per tutta la durata della vita. Per quanto riguarda l’emergere di nuovi bisogni, sono e continueranno a essere necessari continui sviluppi e riforme in tema di educazione artistica.
 31. Dovrebbe essere promosso il reciproco riconoscimento, da parte degli stati, della formazione professionale e dei diplomi artistici.
 32. È compito degli stati assicurare il finanziamento continuativo della formazione professionale degli artisti e aiutare la riconversione di certe categorie di artisti come ballerini professionisti. All’UNESCO viene richiesto di creare una rete internazionale per diffondere, condividere, discutere e aggiornare i dati sulle “esperienze positive” nel campo dell’educazione e della formazione degli artisti professionisti.
       L’arte e le nuove tecnologie
 33. Le nuove tecnologie non possono sostituirsi al contatto diretto fra l’artista e il suo pubblico, né alla pratica tradizionale delle arti.
 34. Il successo delle reti d’informazione e di comunicazione elettroniche dipende in gran parte dalla qualità dei contenuti che esse sono in grado di trasmettere; per questo motivo:
  - a) è opportuno incoraggiare il settore dell’informatica e agevolare l’acquisto delle attrezzature necessarie alle istituzioni d’insegnamento artistico, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
  - b) è importante che gli artisti siano incoraggiati ad acquisire una certa padronanza nell’uso degli strumenti tecnologici allo scopo di accrescere le loro possibilità di creazione. La collaborazione tra gli artisti e gli esperti in nuove tecnologie dovrebbe essere rafforzata a tale scopo;
  - c) è raccomandato l’utilizzo delle nuove tecnologie per la salvaguardia del patrimonio culturale e in particolare delle tradizioni orali.
 35. Al fine di preservare la diversità delle espressioni artistiche e culturali, si chiede agli stati di sostenere le organizzazioni professionali degli artisti, nella loro volontà di dominare i nuovi strumenti di comunicazione per garantire il libero accesso di tutti gli artisti alla diffusione delle loro opere, nel rispetto dei loro diritti.
 36. Un Parlamento universale degli artisti, sotto forma di un Foro virtuale, potrebbe costituire un mezzo privilegiato di scambi su scala planetaria. Sono necessari sforzi particolari per assicurare la partecipazione di tutte le regioni a questo nuovo dispositivo che sarà posto sotto l’egida dell’UNESCO.
       Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti
 37. Gli stati sono chiamati a rafforzare, a chiarire e a rendere effettiva la tutela dei diritti legittimi degli autori e degli artisti interpreti, in modo da consentire loro di controllare le diverse forme di sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni, in particolare nel campo audiovisivo, e di ottenere la giusta remunerazione dovuta allo sforzo creativo.
 38. È particolarmente importante che:
  - a) le eccezioni ai diritti nell’ambiente digitale siano limitate agli usi che non arrechino danni ingiustificati agli interessi legittimi degli autori e degli artisti interpreti;
  - b) il trasferimento dei diritti degli autori e degli artisti interpreti sia soggetto a uno schema giuridico che fissi le condizioni di tale trasferimento e associ nel tempo gli autori e gli artisti interpreti alle successive entrate derivanti dai diversi modi di sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni;
  - c) i fruitori, compresi i distributori, siano tenuti per legge, a fornire agli autori e agli artisti interpreti o ai loro rappresentanti, le informazioni che identificano le opere e le prestazioni necessarie per la determinazione della remunerazione da percepire e per la equa ripartizione tra gli aventi diritto;
  - d) con la partecipazione dell’industria, vengano sostenuti gli sforzi degli autori e degli artisti interpreti per normalizzare in materia vincolante a livello nazionale ed internazionale, le tecniche e le modalità che consentono di seguire lo sfruttamento delle loro opere e delle loro prestazioni in ambiente digitale;
  - e) nell’interesse generale, la gestione collettiva dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e la contrattazione collettiva vengano favorite da una regolamentazione senza essere soggette alla legge della concorrenza o ad altra legislazione vincolante.
 39. L’UNESCO è invitata:
  - a sensibilizzare gli stati affinché riconoscano e rispettino il diritto morale degli autori e degli artisti interpreti;
  - a suggerire loro di studiare le modalità che consentano a questi ultimi di controllare le manipolazioni digitali;
  - più in generale, a incoraggiare la tutela dei diritti degli artisti nel mondo, nel contesto della Raccomandazione del 1980.
 40. L’UNESCO, l’OIT e l’OMPI sono invitate a proporre la versione della Convenzione di Roma del 1961 e a continuare ad incoraggiarne la ratifica.
 41. Il commercio internazionale non dovrebbe attentare alla diversità culturale. È necessario sostenere lo sforzo dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la tutela e la promozione della cultura tradizionale e popolare attraverso la proprietà intellettuale.
 Condizioni di lavoro, trattamento fiscale e sanità per gli artisti
 42. L’artista ha diritto a una retribuzione adeguata per l’esercizio della sua professione. Ciò deve essere riaffermato in particolare nel caso delle nuove produzioni multimediali.
 43. Gli stati sono invitati a stabilire dei meccanismi di sostegno all’inserimento professionale degli artisti, e a creare dei fondi di finanziamento a tale scopo.
 44. Data la tendenza crescente nella maggior parte dei settori artistici, alla precarietà dell’impiego e all’insicurezza delle condizioni di lavoro degli artisti e interpreti, è opportuno riaffermare che nessun artista dovrebbe essere discriminato in termini di oneri fiscali, previdenza sociale e libertà di associazione in ragione del proprio statuto lavorativo e riconoscere alle associazioni e ai sindacati degli artisti professionisti il diritto alla contrattazione collettiva per l’insieme dei professionisti, nonché quello di essere associati ai processi decisionali di qualsiasi natura che coinvolgano i loro interessi.
 45. Un miglior riordinamento tra le istituzioni governative competenti a livello nazionale è indispensabile per assicurare agli artisti condizioni di vita adeguate, tenuto conto della durata limitata della loro professione, in particolare nelle arti dello spettacolo.
 46. Dovrebbero essere avviati dei colloqui con le istituzioni governative e intergovernative competenti allo scopo di promuovere condizioni eque in materia di oneri fiscali, previdenza sociale e condizioni dell’impiego degli artisti in tutti i paesi, tenuto conto della maggiore mobilità internazionale nell’impiego degli artisti. L’UNESCO è invitata, d’altra parte, a stabilire un inventario delle spese fiscalmente deducibili per gli artisti nei diversi paesi. Occorrerà convocare una riunione congiunta degli artisti e dei rappresentanti delle diverse istituzioni governative interessate per riesaminare i regimi fiscali e di previdenza sociale e per proporre misure di armonizzazione adattate alla specificità dei mestieri artistici.
 47. L’UNESCO, l’OIT e gli stati membri sono invitati a studiare a livello mondiale le condizioni di salute e di sicurezza nelle quali si svolge l’attività dei diversi professionisti delle arti. Tali studi dovrebbero servire come base nell’adozione di regolamenti internazionali specifici.
       Promozione della raccomandazione del 1980
 48. Avendo costatato che la raccomandazione del 1980 rimane il principale testo di riferimento relativo alla condizione dell’artista e rammaricandosi che la sua attuazione sia stata limitata a un numero molto ristretto di stati, il Congresso invita l’UNESCO a rafforzare la rilettura da parte di tutti gli stati membri. È caldamente consigliata la creazione di un meccanismo di verifica periodica con la collaborazione delle organizzazioni internazionali rappresentanti gli artisti, incaricato di analizzare i progressi realizzati nei diversi stati, di fare rapporto agli organi direttivi dell’Organizzazione e di proporre iniziative miranti la promozione della Raccomandazione.
 49. L’UNESCO, con l’apporto delle organizzazioni internazionali degli artisti è invitata a elaborare delle disposizioni-tipo, adattabili ai differenti ordinamenti giuridici ed economici e ai diversi contesti culturali in grado di guidare i legislatori nazionali nell’attuazione della suddetta Raccomandazione.
 50. Le conclusioni adottate dal Congresso devono essere portate a conoscenza degli organi direttivi dell’UNESCO.