PITTart - Pitture e artisti in mostra permanente
Pitture e artisti in mostra permanente


 Home pageHome Page     Notizie d'ArteNotizie Arte     Calendario d'arte - CalendARTECalendario d'Arte - CalendArte    Tutte le iscrizioni a PITTart.comTutte le iscrizioni     Richiedi il tuo sito WebMio Sito Web    L'angolo del critico d'arteL'angolo del critico d'Arte    Incontri con l'arte - interviste agli artistiIncontri con l'Arte    Artisti pittori contemporanei sezione interattivaArtisti

Diritto d'Autore

Il Diritto d'Autore italiano secondo il codice civile e la Legge 633 del 22 aprile 1941







 Le leggi dell'arte e degli artisti Le leggi dell'arte e degli artisti
 Statuto artistaStatuto artista  Diritto autoreDiritto d'autore  Codice beni culturali D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004Codice beni culturali   Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artisticheConvenzione Berna

 Potrebbero anche interessare questi articoli:
 Diritto di seguito e di riproduzioneDiritto di seguito e riproduzione    Paganini non ripete. Picasso nemmenoPaganini non ripete    Arte all'incanto o incanto dell'arte Arte all'incanto
            Momenti fondamentali nella storia dell'arteMomenti fondamentali            L'Italia è malata di misoneismoL'Italia malata di misoneismo

Diritto d'Autore

Il Diritto d'Autore italiano secondo il codice civile e la Legge 633 del 22 aprile 1941

Escludendo i diritti derivanti da brevetto, cosa dice il Codice civile sul diritto d'autore?

Art. 2575 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Qual'è la legge più importante che regola il diritto d'autore?

La legge più corposa che regola il diritto d'autore è la Legge n. 633 del 22 aprile 1941 che è stata più volte aggiornata e modificata (alla data in cui scriviamo, le ultime modifiche risultano apportate dal Decreto Legge n. 207 del 30.12.2008. La legge 633/1941 si compone di ben 206 articoli, e qui riportiamo solo i più interessanti per gli artisti pittori.
Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ...
Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge ...
Art. 13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 25. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art. 115. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni ...
Art. 196. È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 199. La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.