Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto artista
Diritto d'autore
Codice beni culturali
Convenzione Berna
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I Paesi dell’Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme
possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, riconoscendo l’importanza dei lavori della Conferenza
di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967, hanno deciso di rivedere l’Atto3 adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando
invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la
protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
Art. 2
1) L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel
campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni,
sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o
senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura,
architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le
opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non
sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre
trasformazioni di un’opera letteraria e artistica.
4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come
anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali
sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.
7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli
industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere
protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai
disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.
8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno
od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.
Art. 2bis
1) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente
o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati ’ nei dibattimenti giudiziari.
2) È del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in
pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’articolo
11bis.1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.
3) Soltanto l’autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Art. 3
1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:
- a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano
esse pubblicate oppure no;
- b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che
essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione.
2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente
Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.
3) Per «opere pubblicate» si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenendo
conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione
di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie
od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.
4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in
due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Art. 4
Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste
dall’articolo 3 non risultano adempiute:
- a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza
abituale in uno dei Paesi dell’Unione;
- b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell’Unione o di opere
delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione.
Art. 5
1) Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono,
relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione,
dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente
conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.
2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e
sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera.
Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione
della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri
diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.
3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia
l’autore, allorché non appartenga al Paese d’origine dell’opera per la quale è protetto
dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
4) Si reputa Paese d’origine:
- a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, tale Paese;
tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono
durate di protezione diverse, quello la cui legi slazione accorda la durata di protezione più breve;
- b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in
un Paese dell’Unione, quest’ultimo Paese;
- c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un
Paese estraneo all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione,
il Paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia:
- I) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza
abituale in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come Paese d’origine, e
- II) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o
di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato
in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine.
Art. 6
1) Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere
degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la
protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle
medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese
dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri
Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a
particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di
prima pubblicazione.
2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell’alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti
acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione
sia stata posta in esecuzione.
3) I Paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione
dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale
dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato
«Direttore Generale»), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del
pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il
Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell’Unione.
Art. 6bis
1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di
detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di
opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad
ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla
sua reputazione.
2) I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua
morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle
persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in
cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al
momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene
disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui
riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di
questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.
3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati
dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
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