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Convenzione di Berna

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, approvata il 4 giugno 1922 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971







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Convenzione di Berna

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, approvata il 4 giugno 1922 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971

I Paesi dell’Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, riconoscendo l’importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967, hanno deciso di rivedere l’Atto3 adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
Art. 2
 1) L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
 2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.
 3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria e artistica.
 4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
 5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
 6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.
 7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.
 8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.
Art. 2bis
 1) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati ’ nei dibattimenti giudiziari.
 2) È del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’articolo 11bis.1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.
 3) Soltanto l’autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Art. 3
 1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:
  - a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
  - b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione.
 2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.
 3) Per «opere pubblicate» si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenendo conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.
 4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Art. 4
Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall’articolo 3 non risultano adempiute:
  - a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell’Unione;
  - b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione.
Art. 5
 1) Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.
 2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.
 3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al Paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
 4) Si reputa Paese d’origine:
  - a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legi slazione accorda la durata di protezione più breve;
  - b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione, quest’ultimo Paese;
  - c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione, il Paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia:
         - I) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come Paese d’origine, e
          - II) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine.
Art. 6
 1) Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione.
 2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell’alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.
 3) I Paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato «Direttore Generale»), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell’Unione.
Art. 6bis
 1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
 2) I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.
 3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

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