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Convenzione di Berna pag. 2

Convenzione di Berna (pag.2) per la protezione delle opere letterarie e artistiche, approvata il 4 giugno 1922 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971






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Art. 7
1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell’autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all’alinea 1). Ove l’autore di un’opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all’alinea 1). I Paesi dell’Unione non hanno l’obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell’autore o da quella dell’evento contemplato in quest’alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte o dell’evento.
6) I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi dell’Unione vincolati dall’Atto di Roma4 della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera.
Art. 7bis
Le disposizioni dell’articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d’autore spetta in comune ai collaboratori di un’opera con la riserva che i termini successivi alla morte dell’autore vanno computati dalla data della morte dell’ultimo collaboratore superstite.
Art. 8 Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.
Art. 9
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore.
3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
Art. 10
1) Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.
Art. 10bis
1) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
2) È del pari riservato alla legislazione dei Paesi della Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.
Art. 11
1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammaticomusicali per tutta la durata dei loro diritti sulla opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Art. 11bis
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini dell’opera radiodiffusa.
2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore, né il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.
3) Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.
Art. 11ter
1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Art. 12
Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.
Art. 13
1) Ciascun Paese dell’Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell’autore di un’opera musicale e dell’autore delle parole, la cui registrazione con l’opera musicale sia già stata autorizzata da quest’ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all’autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.
2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell’Unione, in conformità dell’articolo 13.3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1985 e a Bruxelles il 26 giugno 1986, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell’autore dell’opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.
3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
Art. 14
1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: - 1° l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; - 2° la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2) L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetta, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.
3) Le disposizioni dell’articolo 13.1) non sono applicabili.
Art. 14bis
1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.
2)
- a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.
- b) Tuttavia, nei Paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo sti- pulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.
- c) Spetta alla legislazione del Paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l’applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. là tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell’Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equiva- lente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Diretto- re Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.
- d) Per «stipulazione contraria o particolare» devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.
3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

Continua >>>>   Convenzione di Berna - pag. 3