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Art. 14ter    
  1)   Per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori 
e compositori, l’autore – o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale – ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in 
qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore. 
  2)  La protezione stabilita dall’alinea precedente può essere invocata in  ciascun Paese dell’Unione, 
ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita 
dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta. 
  3)  Le modalità di riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna 
legislazione nazionale. 
 Art. 15  
   1)  Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente convenzione siano 
fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti
ai tribunali dei Paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. 
Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo,  purché questo non lasci dubbi sull’identità dell’autore. 
 2)  Si presume produttore di un’opera cinematografica, fino a prova contraria, la 
persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d’uso. 
  3)  Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), 
l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato 
quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne 
valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l’autore 
abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità. 
 4)   - 
a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può 
          tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell’Unione, è riservata 
          alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’autorità competente 
          a rappresentare l’autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti 
          nei Paesi dell’Unione. 
           
- b)    I Paesi dell’Unione, che, in forza di questa disposizione, procederanno a una 
          tale   designazione, la  notificheranno al  Direttore Generale mediante una 
          dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all’autorità in 
          tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio questa 
          dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell’Unione. 
 Art. 16    
 1)  Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell’Unione nei quali 
l’opera originale ha diritto alla protezione legale. 
  2)  Le disposizioni dell’alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni 
provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo. 
  3)  Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese. 
 Art. 17    
 Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al 
diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di consentire, vigilare 
e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, 
la rappresentazione, l’esportazione di qualsiasi opera o produzione, 
nei cui confronti l’autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.
 Art. 18 
1)  La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata 
in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d’origine per effetto 
della scadenza della durata di protezione. 
 2)  Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le 
era aniormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è 
richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta. 
 3)  L’applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute 
nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell’Unione. 
In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, 
le modalità relative a tale applicazione. 
 4)  Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all’Unione 
e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell’articolo 7 o per abbandono di riserve. 
 Art. 19 
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione 
delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione. 
 Art. 20 
I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi 
particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi 
dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con 
la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti 
che soddisfino le condizioni precitate. 
Art. 21 
 1)  Disposizioni Particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell’Annesso. 
 2)  Con riserva delle disposizioni dell’articolo 28.1 b), l’Annesso forma parte integrante del presente Atto. 
Art. 22 
1) 
- a) L’Unione ha un’Assemblea composta dei Paesi dell’Unione vincolati dagli articoli 22 a 26. 
     - b)   Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. 
     - c)   Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata. 
  2) - a) L’Assemblea: 
         I)    tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione 
               e l’applicazione della presente Convenzione; 
         II)   impartisce all’ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato 
               in seguito «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione 
               istitutiva dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale7 
               (denominata in seguito «Organizzazione») le direttive concernenti la preparazione 
               delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi 
               dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; 
         III)  esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore Generale 
               dell’Organizzazione relative all’Unione e gli impartisce le necessarie 
               direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione; 
         IV)   elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea; 
         V)    esamina ed approva le relazioni e le attività del Comitato esecutivo e gli 
               impartisce le direttive; 
         VI)   stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale dell’Unione 
               e ne approva i conti di chiusura; 
         VII)  adotta il regolamento finanziario dell’Unione; 
         VIII) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare 
               gli scopi dell’Unione; 
         IX)   decide quali Paesi non membri dell’Unione, quali organizzazioni intergovernative 
               e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle 
               sue riunioni come osservatori; 
         X)    adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; 
         XI)   intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione; 
         XII)  svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; 
         XIII) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla 
               Convenzione istitutiva dell’Organizzazione. 
    - b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate 
          dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione. 
 3) - a) Ciascun Paese membro dell’Assemblea dispone dì un voto. 
     
- b)  La metà dei Paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum. 
   - c)  Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una
         sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri 
         dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate 
         quelle concernenti la  procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le 
         condizioni seguenti. 
          L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea 
          che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi 
          dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. 
          Se allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la 
          loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento 
         del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purché nel 
         contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. 
    - d)   Con riserva delle disposizioni dell’articolo 26.2), l’Assemblea decide con la 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 
      
- e)   L’astensione non è considerata voto. 
      
- f)   Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso. 
     - g)   I Paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 
  4) - a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del 
Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in 
cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione. 
      
- b)   L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale a 
richiesta del Comitato esecutivo o d’un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea. 
  5)  L’Assemblea adotta il suo regolamento interno. 
 Art. 23 
1)  L’Assemblea ha un Comitato esecutivo. 
  2) - a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall’Assemblea tra i propri 
membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni dell’articolo 25.7)b), il Paese sul cui territorio 
l’Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato. 
     
- b)  Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da 
un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. 
     - c)   Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata. 
 3)  Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del 
numero dei Paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto 
della divisione per quattro non è preso in considerazione. 
 4)  Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di 
un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi 
particolari stipulabili in relazione all’Unione di far parte del Comitato esecutivo. 
 5) - a)
I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della 
 sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea. 
      
- b)   I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei 
 due terzi di essi. 
      
- c) L’Assemblea stabilisce le modalità d’elezione e dell’eventuale rielezione dei 
membri del Comitato esecutivo. 
 6)  - a) Il Comitato esecutivo: 
          i)     prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea; 
          ii)    sottopone all’Assemblea le proposte relative ai progetti del programma 
                e del bilancio preventivo biennale dell’Unione preparati dal Direttore 
                Generale; 
          iii)   sottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni 
                periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; 
          iv)    prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del 
                Direttore Generale, del programma dell’Unione, giusta le decisioni 
                dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo 
                tra due sessioni ordinarie della medesima; 
          v)     svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente 
                Convenzione.
       
- b)   Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre 
 Unioni amministrate dall’Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione. 
 7) - a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su 
 convocazione del Direttore Generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce
  il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione. 
    - b)  Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore 
Generale sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 
 8)  - a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. 
      
- b)  La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.  
      
- c)  Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. 
      
- d)  L’astensione non è considerata voto. 
     - e)  Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso. 
 9)  I Paesi dell’Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi 
alle riunioni come osservatori. 
 10)   Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno. 
Continua >>>> Convenzione di Berna - pag. 4