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Convenzione di Berna pag. 4

Convenzione di Berna (pag.4) per la protezione delle opere letterarie e artistiche, approvata il 4 giugno 1922 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971






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Art. 24
1) - a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.
   - b) L’Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei diversi organi dell’Unione.
   - c) Il Direttore  Generale  dell’Organizzazione  è  il  più  alto  funzionario dell’Unione e la rappresenta.
2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d’autore. Ciascun Paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d’autore.
3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.
4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d’autore.
5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione dei diritto d’autore.
6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
7) - a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
   - b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
   - c) Il Direttore Generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 25
1) - a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
   - b) Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla Conferenza dell’Organizzazione.
   - c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione, bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse:
I) i contributi dei Paesi dell’Unione;
II) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
III) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
IV) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
V) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) - a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
Classe I: 25           Classe II: 20            Classe III: 15            Classe IV: 10
Classe V: 5           Classe VI: 3            Classe VII: 1
  - b) Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  - c) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei Paesi.
  - d) I contributi sono esigibili al I° gennaio di ogni anno.
  - e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio dei suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  - f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo.
6) - a) L’Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell’Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
   - b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l’anno in cui il fondo è costituito o l’aumento è deciso.
   - c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
7) - a) L’accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del quale l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
   - b) Il Paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione, oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 26
1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nella linea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nella linea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 27
1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.
2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell’Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.
3) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente atto, incluso l’annesso, esige l’unanimità dei voti espressi.
Art. 28
1) - a) Ciascuno dei Paesi dell’Unione che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l’ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono depositati presso il Direttore Generale.
    - b) Ciascun Paese dell’Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli articoli 1 a 21 e all’annesso; tuttavia, se tale paese ha già fatto una dichiarazione in conformità all’articolo VI.1) dell’annesso, può solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l’adesione non si applica agli articoli 1 a 20.
   - c) Ciascun Paese dell’Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell’adesione le disposizioni contemplate nel detto comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale.
2) - a) Gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
I) almeno cinque Paesi dell’Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo la linea 1)b);
II) la Spagna, gli Stati Uniti d’America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d’autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
   - b) L’entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai Paesi dell’Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme alla linea 1)b).
   - c) Riguardo a ogni Paese dell’Unione a cui non si applichi il comma b) e che ratifichi il presente atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l’alinea 1)b), gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l’annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data così indicata.
  - d) Le disposizioni dei commi a) a c) non pregiudicano l’applicazione dell’articolo VI dell’Annesso.
3) Riguardo a ogni Paese dell’Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo la linea 1)b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.

Continua >>>>   Convenzione di Berna - pag. 5