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Convenzione di Berna pag. 5

Convenzione di Berna (pag.5) per la protezione delle opere letterarie e artistiche, approvata il 4 giugno 1922 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971






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Art. 24
1) - a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.
   - b) L’Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei diversi organi dell’Unione.
   - c) Il Direttore  Generale  dell’Organizzazione  è  il  più  alto  funzionario dell’Unione e la rappresenta.

Art. 29
1) Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così parte della presente Convenzione e membro dell’Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.
2) - a) Con riserva del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all’Unione tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dei suo strumento di adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
   - b) Se l’entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso in applicazione dell’articolo 28.2)a), il suddetto Paese sarà vincolato, nell’intervallo, dagli articoli 1 a 20 dell’Atto di Bruxelles10 della presente Convenzione, che sono sostituiti agli articoli 1 a 21 e all’Annesso.
Art. 29bis
La ratifica del presente Atto o l’adesione a questo Atto da parte dì qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell’Atto di Stoccolma11 della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l’articolo 14.2) della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione12, ratifica dell’Atto di Stoccolma o adesione a quest’Atto con la limitazione prevista dall’articolo 28. 1)b)i) di tale Atto.
Art. 30
1) Con riserva delle eccezioni permesse dalla linea 2) del presente articolo, dall’articolo 28.1b), dall’articolo 33.2), come pure dall’Annesso, la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella presente Convenzione.
2) - a) Ciascun Paese dell’Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può, con riserva dell’articolo V.2) dell’Annesso, conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o di adesione.
  - b) Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può dichiarare, aderendo alla presente Convenzione e con riserva dell’articolo V.2) dell’Annesso, che esso intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’articolo 8 del presente Atto, concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione di Berna del 18861 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione in una lingua di uso generale in questo Paese. Con riserva dell’articolo 1.6)b) dell’Annesso, ciascun Paese ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest’ultimo Paese.
  - c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore Generale.
Art. 31
1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero.
2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.
3) - a) Ogni dichiarazione fatta in forza della linea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore Generale.
   - b) Ogni notificazione effettuata in forza dell’alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l’ha ricevuta.
4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell’Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell’Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all’alinea 1).
Art. 32
1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell’Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna dei 9 settembre 18861 e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell’Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.
2) I Paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell’Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 28.1)b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi:
   I) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe
  II) con riserva delle disposizioni dell’articolo I.6) dell’Annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.
3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà previste dall’Annesso possono applicare le disposizioni dell’Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell’Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
Art. 33
1) Ogni controversia tra due o più Paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell’Unione.
2) Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili.
3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.
Art. 34 bis
1) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 29 l’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese l’adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
2) L’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell’articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all’Atto di Stoccolma.
Art. 35
1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell’Unione.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell’Unione.
Art. 36
1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s’impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa.
2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 37
1) - a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell’alinea 2), è depositato presso il Direttore Generale.
  - b) Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.
   - c) In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l’esemplare previsto all’alinea 1)a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese.
3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28.1)c), 30.2)a) e b) e 33.2), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30.2)c), 31.1) e 2), 33.3) e 38.1), come pure le notificazioni previste nell’Annesso.

Continua >>>>   Convenzione di Berna - pag. 6