Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto artista
Diritto d'autore
Codice beni culturali
Convenzione Berna
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Art. 38
1) I Paesi dell’Unione che non hanno
ratificato il presente Atto e che non vi hanno aderito e che non sono vincolati
dagli articoli 22 a 26 dell’Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975,
esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se
fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà
depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta,
che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti
membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
2) Fintanto che tutti i Paesi dell’Unione
non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale
dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore
Generale da Direttore di questo Ufficio.
3) Allorché tutti i Paesi dell’Unione
saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni
dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale
dell’Organizzazione.
Art. I
1) Ogni Paese considerato, secondo la
prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di
sviluppo, che ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso è parte
integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a causa della
sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere
immediatamente i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti
previsti in detto Atto, può, mediante notificazione depositata presso il
Direttore Generale, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di
adesione o, con riserva delle disposizioni dell’articolo V.1)c), in ogni momento
ulteriore, dichiarare che invocherà il beneficio della facoltà prevista
all’articolo II o di quella prevista all’articolo III o dell’una o dell’altra di
queste facoltà. Esso può, in luogo di avvalersi del beneficio della facoltà
prevista all’articolo II, fare una dichiarazione in conformità dell’articolo
V.1)a).
2) - a) Ogni dichiarazione fatta a norma
dell’alinea 1) e notificata prima della scadenza di un periodo di dieci anni,
dall’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 del presente Annesso conformemente
all’articolo 28.2), rimane valida fino alla scadenza del detto periodo. Essa può
essere rinnovata in tutto o in parte, per altri periodi successivi di dieci anni
mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale non più di
quindici mesi, ma non meno di tre mesi, prima della scadenza del periodo
decennale in corso.
- b) Ogni dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) e notificata dopo la
scadenza d’un periodo di dieci anni, a partire dall’entrata in vigore degli
articoli 1 a 21 e del presente Annesso conformemente all’articolo 28.2), rimane
valida fino alla scadenza del periodo decennale in corso. Essa può essere
rinnovata come è previsto nella seconda frase del comma a).
3) Ogni Paese dell’Unione, che abbia
cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo secondo quanto
previsto dall’alinea 1), non è più abilitato a rinnovare la sua dichiarazione
secondo quanto previsto all’alinea 2) e, sia che esso ritiri o non ufficialmente
la sua dichiarazione, tale Paese perderà la possibilità di valersi del beneficio
delle facoltà previste all’alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in
corso, sia tre anni dopo che esso avrà cessato di essere considerato come un
Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi.
4) Quando, al momento in cui la
dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) o licenza accordata in forza delle
disposizioni del presente Annesso, tali esemplari potranno continuare ad essere
messi in circolazione fino al loro esaurimento.
5) Ogni Paese che è vincolato dalle
disposizioni del presente Atto e che ha depositato una dichiarazione o una
notificazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 31.1) riguardo
all’applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui situazione
può essere considerata come analoga a quella dei Paesi contemplati all’alinea
1), può, riguardo a questo territorio, fare la dichiarazione prevista all’alinea
1) e la notificazione di rinnovo prevista all’alinea 2). Finché tale
dichiarazione o notificazione sarà valida, le disposizioni del presente Annesso
si applicheranno al territorio riguardo al quale essa è stata fatta.
6) - a) Il fatto che un Paese invochi il
beneficio di una delle facoltà previste all’alinea 1) non consente a un altro
Paese di dare, alle opere di cui il Paese di origine è il primo Paese in
questione, una protezione inferiore a quella che esso è tenuto ad accordare
secondo gli articoli 1 a 20.
- b) La facoltà di reciprocità prevista dall’articolo 30.2)b), seconda frase,
non può, fino alla data in cui scade il termine applicabile in conformità
all’articolo 1.3), essere esercitata per le opere il cui Paese di origine è un
Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità all’articolo V.1)a).
Art. II
1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della
facoltà prevista dal presente articolo, sarà abilitato, per quanto riguarda le
opere pubblicate in forma stampata o in ogni altra forma analoga di
riproduzione, a sostituire al diritto esclusivo di traduzione, previsto
dall’articolo 8, un regime di licenze non esclusive e incedibili, accordato
dall’autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità alle
disposizioni dell’articolo IV.
2) - a) Con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni o di un periodo più lungo
determinato dalla legislazione nazionale del suddetto Paese, a partire dalla
prima pubblicazione di un’opera, la traduzione della stessa non è stata
pubblicata in una lingua d’uso generale in questo Paese dal titolare del diritto
di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Paese potrà
ottenere una licenza per fare una traduzione dell’opera nella detta lingua e
pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni altra forma
analoga di riproduzione.
- b) Una licenza può anche essere accordata in forza del
presente articolo, se tutte le edizioni della traduzione pubblicata nella lingua
considerata sono esaurite.
3) - a) Nel caso di traduzioni in una lingua che non è
di uso generale in uno o più Paesi sviluppati, membri dell’Unione, un periodo di
un anno sarà sostituito al periodo di tre anni previsto all’alinea 2)a).
- b) Ogni Paese contemplato all’alinea 1) può, con l’accordo unanime dei Paesi sviluppati,
membri dell’Unione, nei quali la stessa lingua è d’uso generale, sostituire, nel
caso di traduzione in questa lingua, il periodo di tre anni previsto
all’alinea 2)a) con un periodo più corto fissato in conformità al detto accordo,
purché tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le disposizioni
della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta è
l’inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere
notificato al Direttore Generale da parte dei Governi interessati.
4) - a) Ogni licenza contemplata nel presente articolo non potrà essere accordata prima della
scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa può
essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel
caso in cui essa può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno: I)
dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall’articolo
IV.1); II) o, se l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di traduzione
non è conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto
all’articolo IV.2), all’invio delle copie della domanda all’autorità com-
petente ad accordare la licenza.
- b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione nella lingua per la quale è stata fatta la richiesta è pubblicata
dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, nessuna
licenza potrà essere accordata in forza del presente articolo.
5) Ogni licenza
di cui al presente articolo non potrà essere accordata che per l’uso scolastico,
universitario o di ricerca.
6) Se la traduzione di un’opera è pubblicata dal
titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo
paragonabile a quello che è in uso nel Paese di cui si tratta per opere
analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa
traduzione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso,
rispettivamente, della lingua e del contenuto della traduzione pubblicata in
virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già
prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro
esaurimento.
7) Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una
licenza per fare e pubblicare una traduzione del testo e per riprodurre e
pubblicare le illustrazioni può essere accordata solo se le condizioni
dell’articolo III sono ugualmente adempiute.
8) Nessuna licenza può essere
accordata in forza del presente articolo, quando l’autore abbia ritirato dalla
circolazione tutti gli esemplari della sua opera.
9) - a) Una licenza per fare la
traduzione di un’opera che è stata pubblicata sotto forma stampata o sotto ogni
altra forma analoga di riproduzione può anche essere accordata a qualunque
organismo di radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato
all’alinea 1), a seguito d’una domanda rivolta all’autorità competente di tale
Paese da parte di detto organismo, purché siano adempiute tutte le condizioni
seguenti:
- I) la traduzione è effettuata su un esemplare prodotto e acquistato in
con- formità alla legislazione di detto Paese;
-
II) la traduzione è utilizzabile
solamente nelle emissioni destinate all’insegnamento o alla diffusione di
informazioni a carattere scientifico o tecnico destinate agli esperti di una
professione determinata;
-
III) la traduzione è utilizzata esclusivamente ai fini
enumerati al numero ii) nelle emissioni effettuate lecitamente e destinate ai
beneficiari sul territorio di detto Paese, comprese le emissioni effettuate
per mezzo di registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed
esclusivamente per tali emissioni;
-
IV) tutte le utilizzazioni fatte della
traduzione non hanno alcun carattere lucrativo.
- b) Delle registrazioni sonore o
visive di una traduzione fatta da un organismo di radiodiffusione in forza di
una licenza accordata in virtù del presente alinea possono, ai fini e sotto
riserva delle condizioni enumerate nel comma a) e con l’accordo di questo
organismo, essere anche utilizzate da ogni altro organismo di radiodiffusione
avente la sua sede nel Paese la cui autorità competente ha accordato la licenza
in questione.
- c) Purché tutti i criteri e le condizioni enumerate al comma a)
siano rispettate, una licenza può ugualmente essere accordata a un organismo di
radiodiffusione per tradurre qualunque testo incorporato in una fissazione
audiovisiva fatta e pubblicata ai soli fini dell’uso scolastico e
universitario.
- d) Con riserva delle disposizioni dei comma a) e c), le
disposizioni degli alinea precedenti sono applicabili alla concessione e
all’esercizio di ogni licenza accordata in forza del presente alinea.
Art. III
1) Ogni Paese che abbia dichiarato il volersi avvalere del beneficio della
facoltà prevista dal presente articolo sarà abilitato a sostituire al diritto
esclusivo di riproduzione previsto all’articolo 9 un regime di licenze non
esclusive e non cedibili, accordate dall’autorità competente alle condizioni
che seguono e in conformità alle disposizioni dell’articolo IV.
2) - a) Nei riguardi di un’opera alla quale si applica il presente articolo in forza
dell’alinea 7) e quando, alla scadenza, I) del periodo fissato nell’alinea 3) e
calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di
una tale opera, o II) di un periodo più lungo fissato dalla legislazione
nazionale del Paese previsto dall’alinea 1) e calcolato a partire dalla stessa
data, degli esemplari di questa edizione non sono stati messi in vendita in
questo Paese per rispondere ai bisogni, sia del grande pubblico, sia
dell’insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di
riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che
è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni cittadino di tale Paese potrà
ottenere una licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a questo
prezzo o a un prezzo inferiore, al fine di rispondere ai bisogni
dell’insegnamento scolastico e universitario.
- b) Una licenza per riprodurre e pubblicare una edizione, che è stata messa in circolazione in conformità al
comma a), può anche essere accordata in virtù delle condizioni previste dal
presente articolo se, dopo la scadenza del periodo applicabile, degli
esemplari autorizzati di questa edizione non sono più in vendita, per una durata
di sei mesi, nel Paese interessato per rispondere ai bisogni del grande
pubblico, o dell’insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo
paragonabile a quello che è richiesto nel detto Paese per opere analoghe.
3) Il periodo a cui si riferisce l’alinea 2)a)I) è di cinque anni. Tuttavia, I) per le
opere che trattano di scienze esatte e naturali e di tecnologia è di tre anni;
II) per le opere che appartengono al campo dell’immaginazione, come i romanzi,
le opere poetiche, drammatiche e musicali, e per i libri d’arte, è di sette
anni.
4) - a) Nel caso in cui può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di
tre anni, la licenza non potrà essere concessa in forza del presente articolo
prima della scadenza di un termine di sei mesi:
- I) dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall’articolo IV.1);
- II) o, se l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non è
conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all’articolo
IV.2), all’invio delle copie della domanda all’autorità competente ad
accordare la licenza.
- b) Negli altri casi e se l’articolo IV.2) è applicabile,
la licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di un termine di tre
mesi dall’invio delle copie della domanda.
- c) Se durante il termine di sei o tre mesi previsto ai comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l’alinea
2)a) ha avuto luogo, nessuna licenza sarà concessa in forza del presente articolo.
- d) Nessuna licenza può essere concessa quando l’autore ha ritirato
dalla circolazione tutti gli esemplari dall’edizione per la riproduzione e la
pubblicazio- ne della quale la licenza è stata richiesta.
5) Una licenza al fine
di riprodurre e pubblicare una traduzione di un’opera non sarà concessa, in
forza del presente articolo, nei seguenti casi:
- I) quando la traduzione di cui
si tratta non è stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la
sua autorizzazione;
- II) quando la traduzione non è fatta in una lingua d’uso
generale nel Paese in cui la licenza è richiesta.
6) Se degli esemplari di una
edizione di un’opera sono messi in vendita nel Paese contemplato nell’alinea 1)
per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell’insegnamento scolastico e
universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua
autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel detto Paese
per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà
se questa edizione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo
stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto dell’edizione pubblicata
in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già
prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro
esaurimento.
7) - a) Con riserva delle disposizioni del comma b), le opere a cui
si applica il presente articolo sono solo le opere pubblicate sotto forma
stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione.
- b) Il presente articolo si applica del pari alla riproduzione audio-visiva di fissazioni
lecite audiovisive quando costituiscano o incorporino opere protette, come pure
alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso generale nel
Paese in cui la licenza è richiesta, sempre che le fissazioni audiovisive di
cui si tratta siano state concepite e pubblicate ai soli fini dell’uso
scolastico e universitario.
Continua >>>> Convenzione di Berna - pag. 7