Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto artista
Diritto d'autore
Codice beni culturali
Convenzione Berna
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Art. IV
1) Ogni licenza prevista all’articolo II o all’articolo III potrà essere concessa solo se
il richiedente, in conformità con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si tratta,
provi di aver domandato al titolare del diritto l’autorizzazione di fare una traduzione
e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l’edizione, secondo i casi, e di non aver
potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di
non averlo potuto raggiungere. Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d’informazione contemplato all’alinea 2).
2) Se il titolare del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi
deve mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta da lui all’autorità competente a concedere la licenza, all’editore il cui nome figura
sull’opera e a ogni centro nazionale o internazionale d’informazione che può essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il Direttore Generale,
dal Governo del Paese in cui l’editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni.
3) Il nome dell’autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o
della riproduzione pubblicata in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo II o dell’articolo III. II titolo dell’opera deve figurare su tutti questi esemplari. Se si
tratta di una traduzione, il titolo originale dell’opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell’opera.
4) - a) Ogni licenza accordata in forza dell’articolo II o dell’articolo III non si
estende all’esportazione di esemplari e non è valida che per la pubblicazione della traduzione o della riproduzione, secondo i casi, all’interno del territorio
del Paese in cui tale licenza è stata richiesta.
- b) Ai fini dell’applicazione del comma a), si considera esportazione l’invio di esemplari da un territorio verso il Paese che, per questo territorio, ha fatto
una dichiarazione in conformità all’articolo I.5).
- c) Quando un organismo governativo o ogni altro organismo pubblico di un Paese che ha accordato, conformemente all’articolo II, una licenza di fare una traduzione in una lingua diversa dall’inglese, lo spagnolo o il francese,
invia degli esemplari della traduzione pubblicata in forza di una tale licenza a un altro Paese, un tale invio non si considera, ai fini del comma a), come esportazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
-
I) i destinatari sono dei privati cittadini del Paese la cui autorità competente ha concesso la licenza, o organizzazioni raggruppanti tali cittadini;
-
II) gli esemplari sono utilizzati soltanto per l’uso scolastico, universitario o di ricerca;
-
III) l’invio degli esemplari e la loro distribuzione ai destinatari non hanno alcun carattere lucrativo;
-
IV) il Paese a cui gli esemplari sono stati inviati ha stipulato un accordo col Paese la cui autorità competente ha rilasciato la licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o queste due operazioni, e il Governo
di questo ultimo Paese ha notificato al Direttore Generale un tale accordo.
5) Ogni esemplare pubblicato in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo
Il o dell’articolo III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che l’esemplare non è messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la detta
licenza si applica.
6) - a) Misure appropriate saranno prese sul piano nazionale affinché
i) la licenza comporti in favore del titolare del diritto di traduzione o di ri-
produzione, secondo i casi, una remunerazione equa e conforme alla
scala dei compensi normalmente versati nel caso di licenze liberamente
negoziate tra gli interessati nei due Paesi che li riguardano; e
ii) siano assicurati il pagamento e il trasferimento di questa remunerazio-
ne; se esiste una regolamentazione nazionale in materia di divise,
l’autorità competente non risparmierà alcuno sforzo, ricorrendo ai mec-
canismi internazionali, per assicurare il trasferimento della remunera-
zione in moneta convertibile internazionalmente o nel suo equivalente.
- b) Misure appropriate saranno prese nel quadro della legislazione nazionale affinché sia garantita una traduzione corretta dell’opera o una riproduzione
esatta dell’edizione di cui si tratta, secondo i casi.
Art. V
1) - a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invocherà il beneficio della facoltà prevista dall’articolo II può, al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare una tale dichiarazione:
- I) fare, se è un Paese a cui si applica l’articolo 30.2)a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda il diritto di traduzione;
- II) fare, se è un Paese a cui non si applica 30.2a), e anche se non è un Paese estraneo all’Unione, una dichiarazione come previsto dall’articolo 30.2)b), prima frase.
- b) Nel caso di un Paese che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, come è contemplato nell’articolo I.1), una dichiarazione conforme
al presente alinea resta valida fino alla data in cui scade il termine applicabile ai sensi dell’articolo I.3).
- c) Ogni Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità al presente alinea non può invocare ulteriormente il beneficio della facoltà prevista dall’articolo Il, anche se ritira la detta dichiarazione.
2) Con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facoltà prevista dall’articolo II non può fare ulteriormente una dichiarazione in conformità all’alinea 1).
3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come è contemplato nell’articolo I.1) potrà due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all’articolo 1.3), fare una dichiarazione ai sensi
dell’articolo 30.2)b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all’Unione. Questa dichiarazione prenderà effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all’articolo 1.3).
Art. VI
1) Ogni Paese dell’Unione può dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto, e
in qualunque momento prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso:
- I) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facoltà previste
dall’articolo I.1), che esso applicherà le disposizioni dell’articolo II o dell’articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine è un Paese
che, in applicazione del punto II) che segue, accetta l’applicazione di questi articoli a tali opere o che è vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso;
una tale dichiarazione può riferirsi all’articolo V invece che all’articolo II;
- II) che esso accetta l’applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso è il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in
virtù del punto I) di cui sopra o una notificazione in virtù dell’articolo I.
2) Ogni dichiarazione secondo l’alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetto alla data del suo deposito.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Parigi, il 24 luglio 1971.
(Seguono le firme)
Ratifica dall'Italia il 13 agosto 1979 e entrata in vigore il 14 novembre 1979