Le leggi dell'arte e degli artisti
Statuto
artista
Diritto
d'autore
Codice
beni culturali
Convenzione
Berna
Potrebbero anche interessare questi
articoli:
Diritto
di seguito e riproduzione
Paganini
non ripete
Arte
all'incanto
Momenti
fondamentali
L'Italia
malata di misoneismo
Allegato A - (Previsto dagli artt. 63, comma
1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento
anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto
e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1
e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o
dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale
(1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o
in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi
di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non
contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da
questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori
indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate
nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947,
come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, dispongono:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il
capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
«Art. 14 (Decreti legislativi).
1. I decreti legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo
può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione,
il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto
per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere
e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26
ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.
- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto
legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n.
82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, dispone:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la
codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprietà letteraria e diritto d'autore).
1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1,
per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e,
limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative
in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1,
senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le
attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle
risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle
politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente
impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli
strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e
ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e
privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale
rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione
dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la
concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il
ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da
consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata
specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari
per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo
la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti,
in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e
conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento
degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione
di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di
una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo
principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare
attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione,
in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività
culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa
militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare
gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di
liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e
funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione
dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli
stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate
e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la
legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione
europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle
autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel
rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli
autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e
la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione
dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione
relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di
software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di
diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si
veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, si
veda in nota alle premesse.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12.
1.
La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per
la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli
organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e
la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese
tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità
delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del
territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e
della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di
terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - edizione straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947,
dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Nota all'art. 12:
- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). -
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad
ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela
del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose
di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta
dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non
sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad
oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinché ne
dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. [comma soppresso dalla legge di
conversione].
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in
conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione
ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente
articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla
soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di
cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del
demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli
elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità
di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il
tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con
l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste
formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il
procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale
dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia
richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda
descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi
giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di
proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il
provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico
accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle
rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni
e agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri
enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti
interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei
singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei
commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e
dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente
articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1
dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis
e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori
e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire
in programmi di dismissione per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
Nota all'art. 14:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18
agosto 1990, dispone:
«Art. 2.
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per
legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non
provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del
comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».
Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante:
«Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
Note all'art. 29:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art.
74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed integrato dall'art. 13 della legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 17 marzo 1997, dispone:
«Art. 17 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) [soppressa].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali».
- L'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio).
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di
alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano
corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e
altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i
requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono
stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate
delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di
cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997, dispone:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e Bolzano). -
1. Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con
l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano».
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota
all'art. 29.
Nota all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota
all'art. 14.
Nota all'art. 53:
- L'art. 822 del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le
rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno
parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le
autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi
in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle
biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico».