Le leggi dell'arte e degli artisti
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Nota all'art. 69:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si
veda in nota all'art. 16.
Nota all'art. 73:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo
all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a
serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993; e' stato modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 1997 e dal regolamento
(CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 57 del 23 luglio 2001.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, concernente la
«Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 54
del 12 luglio 1993; e' stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 45 del 16 giugno 1997 e dalla direttiva
2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 71 del 10 settembre 2001.
Nota all'art. 74:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si
veda in nota all'art. 73.
Note all'art. 75:
- L'art. 30 del trattato che istituisce la comunità economica europea,
ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e
rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo
con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:
«Art. 30 [36] - Le disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al
transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico,
storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e
commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra
gli Stati membri».
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si
veda in nota all'art. 73.
Nota all'art. 76:
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota
all'art. 73.
Nota all'art. 77:
- L'art. 163 del codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940, come modificato
dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950 e dall'art. 7 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
«Art. 163 (Contenuto della citazione).
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il
presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con
decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della
settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale
la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza
dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
Se l'attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in
giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova
dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla
parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti».
Nota all'art. 84:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si
veda in nota all'art. 73.
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota
all'art. 73.
Nota all'art. 87:
- L'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di
Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995, e' stato
ratificato e reso esecutivo con legge 7 giugno 1999, n. 213, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.
Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda in nota all'art. 53.
- L'art. 826 del codice civile, approvato con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni).
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma
delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le
miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da
guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a
sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un
pubblico servizio».
Note all'art. 92:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota
all'art. 29.
Note all'art. 128:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, «che stabilisce e fissa norme per
l'inalienabilità delle antichità e belle arti», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909.
- La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante: «Provvedimenti per la tutela delle
bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1922.
- Gli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e
storico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939,
dispongono:
«Art. 2. - Sono altresì sottoposte alla
presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere,
siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali
abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro
per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle
Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3. - Il Ministro per l'educazione
nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse
particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui
al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse
particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione
nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione.
Art. 5. - Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e
delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che,
per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere
smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 21. - Il Ministro per l'educazione
nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili
soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro.
L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti
edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta
del Ministro, trascritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed
hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si
riferiscono».
- L'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante: «Norme relative all'ordinamento
ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 31 ottobre 1963, dispone:
«Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento
motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di
archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel
termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la
Giunta del Consiglio superiore degli archivi».
- Gli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispongono:
«Art. 6 (Dichiarazione).
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il
Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma l, lettera b),
l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2,
comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati
all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono
stabiliti dall'art. 10.
4. La Regione competente per territorio
dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2,
comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7 (Procedimento di dichiarazione).
1. Il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa
o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in
via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero
stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni
indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6,
comma 4.
Art. 8 (Notificazione della dichiarazione).
1. La dichiarazione prevista dall'art. 6 e'
notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano
oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a
norma dell'art. 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 49 (Prescrizioni di tutela indiretta).
1. Il Ministero, anche su proposta del
soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose
immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente
dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento
e' eseguita con le modalità previste dall'art. 7, comma 2, ovvero, se per il
numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la
comunicazione personale l'amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti
cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente
articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi
titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla
comunicazione si applica anche la disposizione dell'art. 7, comma 3».
Note all'art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli
articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice
civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle
gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per
l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della
legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie,
biblioteche e collezioni d'arte e di antichità», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
Note all'art. 130:
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli
Archivi di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre
1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento di
esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le
antichità e le belle arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 1913.
Nota all'art. 139:
- L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 1986, dispone:
«Art. 13.
1.
Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti
in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente
sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico
previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che
il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per
la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al
precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il
Parlamento».
Note all'art. 142:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il «testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934.
- L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
«Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno).
1. Agli effetti del presente decreto
legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica
i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il
territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché
un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del
bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a
causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si
applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui
all'art. 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la
coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla
produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del
ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme
regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni
stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali,
i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i
terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta
salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento
per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione
del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la
continuità del bosco».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante:
«Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come `habitat' degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3
luglio 1976.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante: «Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, recante «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
«Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini
dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei centri
edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza
dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera
consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area
ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i
lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti
sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente
articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione».
Nota all'art. 144:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota
all'art. 139.
Nota all'art. 145:
- L'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21 aprile 1998, dispone:
«Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale).
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi
alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo
e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane,
anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli
organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art.
1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di
politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente
articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata».
Note all'art. 146:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990. - Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in
nota all'art. 139.
Note all'art. 147:
- Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispongono:
- «Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta
quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere
convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata
richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la
conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della
fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi
si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale
conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di
servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la
conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e
convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla
trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di
lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei
presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per
via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.
Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di
servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art.
14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo
é prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia
già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma
3 dell'art. 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono
essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame
del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso
di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena
di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori
indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente
esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella
procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali
deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia
o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una
regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al
comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a
VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 1986, dispone:
«Art. 6.
1. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le
categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed
alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5,
sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11,
conformemente alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 85/337 del
27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente
comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni
ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni
all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a
cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la
regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il
suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla
realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui
al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque
tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio
dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro
per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle
leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al
Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze,
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale,
nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».
Nota all'art. 153:
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
«Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 13 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art. 30 della legge 7
dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 e dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003,
dispone:
«4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o
in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei
centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale».
Note all'art. 156:
- L'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, recante: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999, dispone:
«Art. 149 (Piani territoriali paesistici).
1. Le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni
ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali
paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al
comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d)
dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli
adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il
Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può
adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di
questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi».
Note all'art. 157:
- Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota all'art. 128.
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la «Protezione delle bellezze
naturali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939.
- L'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, come integrato
dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto
1985, dispone:
«Art. 82 (Beni ambientali).
Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle
regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla
inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni
amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle
commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la
tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e
panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono
essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la
sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e -
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle
altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al
comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente
articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve
essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le
regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la
relativa documentazione.
Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni,
possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i
sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in
ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla
decisione regionale.
Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali,
prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di
attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del
presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali».
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda in nota alle
premesse.
Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per
l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Note all'art. 159:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 146.
- Il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante il «Regolamento
concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11
agosto 1994, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno
2002, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2002,
dispone:
«Art. 6 (Termine finale del procedimento).
1. I termini per la conclusione dei
procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel
caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi,
al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse
dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del
procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per
l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate
verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti,
nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla
verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministero per i beni
culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla
variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2
costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione
dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra
conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti
dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo
relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non e'
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica
l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui
lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i
procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda
dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un
determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del
silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione
deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o
nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti
nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga
la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di
giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile
del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'art. 4,
comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la
documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del
procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal
ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti tecnici.
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto
1985, dispone:
«Art. 1-quinquies.
1. Le aree e i beni individuati ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e'
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente
art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonchè qualsiasi
opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».
Nota all'art. 162:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si
veda in nota all'art. 153.
Note all'art. 166:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si
veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante
«Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
relativo all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 39 del 20 maggio 1993; e' stato modificato
dal regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 87 del 5 novembre
1998.
Nota all'art. 168:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si
veda in nota all'art. 153.
Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità).
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».
Note all'art. 181:
- L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985, come modificato
dall'art. 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 e convertito, con modificazioni,
nella legge 21 giugno 1985, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 22 giugno 1985, dispone:
«Art. 20 (Sanzioni penali).
Salvo che il
fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art.
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».
Note all'art. 182:
- L'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto
2000, n. 294, recante: «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come sostituito dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 2001, dispone:
«Art. 7 (Restauratore di beni culturali).
1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai
fini di cui all'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a
quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali s'intende
altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni
stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte
dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un
periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque
non inferiore a due anni;
b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio
ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento,
per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità
preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni
mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il
percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si
veda in nota alle premesse.
Note all'art. 183:
- Per l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, come
modificato dall'art. 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996 e convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996; dall'art. 43 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 82 dell'8 aprile 1998; dall'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000; dall'art. 49
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000; e dall'art. 72 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 200 1, dispone:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti).
1. Il controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di
legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad
oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di
funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo
svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese
ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di
fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [lettera abrogata];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le
aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore
al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle
procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di
importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e
di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo
successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo
preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal
ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se
l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data
di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti
con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono
esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti
possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole
rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano
sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può
chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne da'
avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui
fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna
amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i
criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni
regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno
annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo
eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi
le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti
locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n.
259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei
controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può
effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4
dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle
amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non
conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso
all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli
successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di
controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di
controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di
sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per
tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti
ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun
collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di
ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza
plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei
collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della
Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento
previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del
controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte
in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo
successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da
questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a
situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche,
dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia
di bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978,
dispone:
«Art.13 (Garanzie statali).
In allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti».
Note all'art. 184:
- La legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose
d'interesse artistico e storico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1939.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, recante:
«Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti
locali e dei relativi personali ed uffici», è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1997.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante: «Disposizioni sui beni culturali»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17
ottobre 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- La legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle
attività culturali», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante: «Disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e
di ricerca scientifica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16
agosto 1999.
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda in nota alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000, n. 283,
concernente il «Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni
immobili del demanio storico e artistico», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia
di protezione dei dati personali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.